Spesometro – Provvedimento del 2 agosto 2013
Come e quando inviare la comunicazione
La comunicazione – telematica – può essere effettuata inviando i dati in forma analitica o in forma aggregata. L’opzione è vincolante per l’intero contenuto della comunicazione, anche in caso di invio sostitutivo.
Tuttavia, l’opzione dell’invio dei dati in forma aggregata non è consentita per la comunicazione relativa a:
- acquisti da operatori economici sammarinesi
- acquisti e cessioni da e nei confronti dei produttori agricoli
- acquisti di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo
Termini
Per il 2012, i soggetti obbligati che effettuano la liquidazione Iva mensile trasmettono la comunicazione entro il 12 novembre 2013; per gli altri, il termine è il 21 novembre 2013.
A regime, a partire quindi dalle comunicazioni relative al 2013, i termini sono il 10 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, per i soggetti obbligati che effettuano la liquidazione Iva mensile; il 20 aprile, per gli altri.
Operazioni effettuate dal 01/01/2012
L’obbligo di comunicazione riguarda:
- le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali c’è obbligo di emissione della fattura, a prescindere dall’importo
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non c’è l’obbligo di emissione della fattura, se l’importo unitario dell’operazione è pari o superiore a 3.600 euro al lordo dell’Iva
- le operazioni in contanti legate al turismo di importo pari o superiore a mille euro, effettuate da chi esercita commercio al minuto e attività assimilate, o da agenzie di viaggi e turismo (i soggetti indicati agli articoli 22 e 74-ter del Dpr 633/1972), nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato.
L’emissione della fattura, in sostituzione di altri documenti fiscali, determina, comunque, l’obbligo di comunicazione dell’operazione, a prescindere dal suo importo. In deroga a questa regola, per ragioni di semplificazione, ai soggetti che esercitano commercio al minuto e attività assimilate e alle agenzie di viaggi e turismo, è consentito, per le operazioni attive relative al 2012 e al 2013, la comunicazione di quelle per le quali viene emessa fattura di importo unitario pari o superiore a tremilaseicento euro, Iva compresa.
Esclusioni
Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le importazioni, le esportazioni indicate all’articolo 8, comma 1, lettere a) e b), del Dr 633/1972, le operazioni intracomunitarie, quelle che costituiscono già oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria e le operazioni di importo pari o superiore a tremilaseicento euro, effettuate nei confronti di contribuenti, non soggetti passivi Iva, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate.
Dalla comunicazione dei dati relativi ai precedenti punti 1 e 2 sono esonerati i contribuenti che si avvalgono del regime dei nuovi minimi (articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98), oltre allo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico, in relazione alle operazioni effettuate e ricevute nell’ambito di attività istituzionali, diverse da quelle che costituiscono esercizio d’impresa.
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